Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28, 29 e 30 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante l’intervallo e dal 20° minuto al 22° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, fra il 78° ed il 92°della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco il secondo dei quali nell’area di rigore occupata dal portiere della loro Squadra, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 22° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena e un bicchiere di plastica contenente birra sul terreno di gioco e, al termine della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato un pannello di materiale plastico delle dimensioni di cm 40×70 circa e una spalliera di un seggiolino posizionati nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato al 3° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 95° minuto della gara, per sei volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 e 26, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00
MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene, quattro bicchieri semipieni e un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro semipiena, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 10° minuto del secondo tempo per tre volte e all’11° minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere, circa l’80% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 49° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere propri sostenitori danneggiato tre pannelli batti-tacco nel Settore Ospiti a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

POTENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

AMMENDA € 100,00
BRINDISI per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, dal 10° all’ 11° minuto del primo tempo per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver imbrattato la parete dei bagni con scritte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
1. per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava all’indirizzo dell’Arbitro una frase offensiva.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023
PRIMICILE ROSARIO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinava l’Arbitro e pronunciava al loro indirizzo frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DANUCCI CIRO (BRINDISI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, al triplice fischio, entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LERDA FRANCO (POTENZA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI SANTO DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto si alzava dalla panchina e attraversava il terreno di gioco per esultare alla rete realizzata dalla propria squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AMMENDA € 500,00
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
per avere fatto accesso negli spogliatoi nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (ACR MESSINA)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
SOPRANO MARCO (CASERTANA)
LADINETTI RICCARDO (CATANIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
BONAVOLONTA’ ANGELO (SORRENTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)
ROCCA MICHELE (CATANIA)
SARAO MANUEL (CATANIA)
GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
DE SENA CARMINE (GIUGLIANO)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
PALAZZINO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)
CIANCI PIETRO (TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
D’AURIA GIANLUCA (TURRIS)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
SANNIPOLI DANIEL (AVELLINO)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
VALENTI BRUNO (BRINDISI)
CALAPAI LUCA (CASERTANA)
BOCIC MILOS (CATANIA)
CURADO MARCOS (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
LEO DANIEL COSIMO (CROTONE)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
MARINO ANDREA (FOGGIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
FELLA GIUSEPPE (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
D’AGOSTINO GIUSEPPE (MONOPOLI)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
GIORDANI PIETRO (MONTEROSI TUSCIA)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
PETITO FRANCESCO PIO (SORRENTO)
FIORANI MARCO (TARANTO)
LUCATELLI IGOR (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
CADILI ANDREA (CASERTANA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
MARINO ANTONIO (LATINA)
ALBADORO DIEGO (PICERNO)
FRASCATORE PAOLO (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo