Giudice Sportivo: ammenda di 1000 euro al Foggia

Giudice Sportivo: ammenda di 1000 euro al Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4, 5 e 6 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DI COPPA ITALIA DEL 3, 4 e 5 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, JUVE STABIA, LATINA, PESCARA, RIMINI, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 29° minuto del secondo tempo, intonato un coro, ripetuto per due volte, offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto e comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA per avere alcuni suoi sostenitori (circa 300), posizionati nel Settore Curva Nord, al 26° minuto del primo tempo, intonato un coro, ripetuto per cinque volte, offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

JUVE STABIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, per tutta la durata dei calci di rigore, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante i calci di rigore, una bottiglietta d’acqua semipiena, sul terreno di gioco ad un metro dal portiere della Squadra avversaria, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
OLBIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 56° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 42° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (integrazione r. arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TARANTINO NAZZARENO (JUVE STABIA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della Squadra
avversaria, usciva intenzionalmente dall’area tecnica dirigendosi verso il IV Ufficiale per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
TOMEI FRANCESCO (MONOPOLI)
MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LAZZARINI MIRKO (AREZZO)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio di forte intensità alle gambe facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di giocare il pallone.

BASILI DAMIANO (PRO SESTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la tipologia del colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
A) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva e irrispettosa;
B) per avere reiterato il predetto comportamento di cui al capo A) sia prima di abbandonare il terreno di gioco sia a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

FORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due calciatori avversari in quanto, a gioco fermo, prima spintonava uno dei due avversari e poi colpiva l’altro con una leggera manata sul collo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico degli avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASELLA DAVIDE (BENEVENTO)
per avere, al 7° minuto del primo tempo supplementare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva all’altezza della tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

BIONDI KEVIN (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
STABILE DAVIDE PIO (GIUGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
ZUNNO MARCO (ACR MESSINA)
BETTONI CRISTIAN (ALBINOLEFFE)
MILESI LUCA (ALBINOLEFFE)
MUZIO CARMELO (ALBINOLEFFE)
VAUGHN CLAUDIO ALEXAND (ALESSANDRIA)
BARNABA’ TOMMASO (ANCONA)
ENERGE ANTONIO (ANCONA)
CAMPESAN ELIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ZANON MANUEL (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
MENDICINO LEONARDO (ATALANTA U23)
PAGANI FEDERICO VIRGIL (ATALANTA U23)
RIZZO AGOSTINO (AUDACE CERIGNOLA)
RUGGIERO ZAK (AUDACE CERIGNOLA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)
SOSA FRANCO TOMAS (AUDACE CERIGNOLA)
CASARINI FEDERICO (AVELLINO)
ALFIERI VINCENZO (BENEVENTO)
CARFORA LORENZO (BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)
MAZIA ANDREA (BRINDISI)
CAPEZZI LEONARDO (CARRARESE)
CERRETELLI FRANCESCO (CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
CADILI ANDREA (CASERTANA)
BOUAH DEVID EUGENE (CATANIA)
CHIRICO’ COSIMO (CATANIA)
ROCCA MICHELE (CATANIA)
PINZI RICCARDO (FERMANA)
DI GESU ENRICO SALVATOR (FIORENZUOLA)
ONETO EDOARDO (FIORENZUOLA)
IDDRISSOU SUBUTAN (FOGGIA)
SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
CORNO LORENZO (GIANA ERMINIO)
FALL MAGUETTE (GIANA ERMINIO)
MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
MANRRIQUE ANTONINI GIULIO (GIUGLIANO)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
CASOLARI FEDERICO (GUBBIO)
MERCADANTE MARIO (GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
MASELLI SERGIO (JUVE STABIA)
MELI MARCO (JUVE STABIA)
VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)
MBANGULA TSHIFUNDA SAMUEL GERMAIN (JUVENTUS NEXT GEN)
DEL SOLE FERDINANDO (LATINA)
BURIC NIKOLA (LEGNAGO SALUS)
DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)
MAZZALI SIMONE (LEGNAGO SALUS)
COLETTA JACOPO (LUCCHESE)
ROMERO NICCOLO (LUCCHESE)
SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)
CAPELLI ANDREA (LUMEZZANE)
FILIGHEDDU STEFANO (LUMEZZANE)
RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE)
RADAELLI NICOLO’ (MANTOVA)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
PRINELLI LUCA (NOVARA)
BELLODI GABRIELE (OLBIA)
BIANCU ROBERTO (OLBIA)
LA ROSA LUCA UMBERTO (OLBIA)
FUSI PIETRO (PADOVA)
KIRWAN NIKO (PADOVA)
LEONI GIOVANNI (PADOVA)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
RAIMONDI LEONARDO (PERGOLETTESE)
SCHIAVINI ANDREA (PERGOLETTESE)
MORICHELLI RAUL (PERUGIA)
PAZ BLANDON YEFERSON (PERUGIA)
SEGHETTI ALESSANDRO (PERUGIA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (PERUGIA)
DAGASSO MATTEO (PESCARA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
GILLI MATTEO (PICERNO)
PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
SCHIRONE LUCA (PINETO)
TERASCHI MARCO (PINETO)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
CALUSCHI RAMON (PRO PATRIA)
FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
PALAZZI ANDREA (PRO SESTO)
PETRUNGARO LUCA (PRO SESTO)
FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)
FERRETTI DANIELE (RECANATESE)
PRISCO ANTONIO (RECANATESE)
QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE)
AMADIO MARCO (RENATE)
CIARMOLI LORENZO (RENATE)
GASPERI MATTEO (RENATE)
CERNIGOI IACOPO (RIMINI)
GORELLI MATTEO (RIMINI)
SELVINI ALESSANDRO (RIMINI)
GROSSO EDOARDO (SESTRI LEVANTE)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE)
REGINI VASCO (SESTRI LEVANTE)
BERTINI MARCO (SPAL)
IGLIO GIUSEPPE (SPAL)
LOLIVA ANDREA (TARANTO)
PAPASERIO GIANMARCO (TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
LORA FILIPPO (TORRES)
MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
SINIEGA GIACOMO (TORRES)
BREVI TOMMASO PIETRO (TRENTO)
PEDERGNANA MATTEO (TRENTO)
CIOFANI MATTEO (TRIESTINA)
RIZZO NICHOLAS (TRIESTINA)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
MUSUMECI MIRCO (TURRIS)
PAVONE FABIAN (TURRIS)
GAVAZZI FABIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
POLIDORI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CELLAI LORENZO (VIRTUS VERONA)
NTUBE MICHAEL (VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
IERVOLINO ANTONIO PIO (VIS PESARO)
MATTIOLI ALESSANDRO (VIS PESARO)
POLVERINO EMANUELE (VIS PESARO)
ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

Categoria: Giudice sportivo